mercoledì 12 ottobre 2011

Regime dei minimi dopo manovra correttiva

Modifiche al regime dei minimi dopo la manovra correttiva


1 premessa
Il DL 6.7.2011 n. 98 (c.d. “manovra correttiva”), entrato in vigore il 6.7.2011, è stato convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, entrata in vigore il 17.7.2011. La “manovra correttiva” contiene, tra l'altro, alcune novità in materia di imposte dirette e IRAP. Di seguito si analizzano le novità riguardanti:- il regime dei “contribuenti minimi”;

2 Modifiche al regime dei “contribuenti minimi”

Per favorire la costituzione di nuove imprese, la “manovra correttiva” ha riformato e concentrato il regime dei “contribuenti minimi” e quello delle nuove iniziative produttive.

2.1 Nuovi requisiti per l'accesso al regime dei minimi

A partire dall'1.1.2012, il regime dei “contribuenti minimi” si applica esclusivamente alle persone fisiche che:

intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
oppure l'hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.
Inoltre, per poter fruire del regime:

il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente, non deve essere superiore a 30.000,00 euro.
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