mercoledì 12 ottobre 2011

Regime dei minimi dopo manovra correttiva

Modifiche al regime dei minimi dopo la manovra correttiva


1 premessa
Il DL 6.7.2011 n. 98 (c.d. “manovra correttiva”), entrato in vigore il 6.7.2011, è stato convertito nella L. 15.7.2011 n. 111, entrata in vigore il 17.7.2011. La “manovra correttiva” contiene, tra l'altro, alcune novità in materia di imposte dirette e IRAP. Di seguito si analizzano le novità riguardanti:- il regime dei “contribuenti minimi”;

2 Modifiche al regime dei “contribuenti minimi”

Per favorire la costituzione di nuove imprese, la “manovra correttiva” ha riformato e concentrato il regime dei “contribuenti minimi” e quello delle nuove iniziative produttive.

2.1 Nuovi requisiti per l'accesso al regime dei minimi

A partire dall'1.1.2012, il regime dei “contribuenti minimi” si applica esclusivamente alle persone fisiche che:

intraprendono un'attività d'impresa, arte o professione;
oppure l'hanno intrapresa successivamente al 31.12.2007.
Inoltre, per poter fruire del regime:

il contribuente non deve aver esercitato, nei tre anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
l'attività da esercitare non deve costituire, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
qualora venga proseguita un'attività d'impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei ricavi, realizzati nel periodo d'imposta precedente, non deve essere superiore a 30.000,00 euro.
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2.2 Periodo di durata del regime

Il nuovo regime può essere applicato per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi.

Soggetti con meno di 35 anni di età

Tuttavia, in relazione ai soggetti con meno di 35 anni di età, è possibile fruire del nuovo regime anche oltre il quarto periodo d'imposta successivo a quello di inizio dell'attività, ma non oltre il periodo d'imposta in cui il contribuente compie il 35° anno di età.

2.3 Riduzione dell'aliquota dell'imposta sostitutiva

Dall'1.1.2012, l'imposta sostitutiva dovuta dai “contribuenti minimi” è ridotta dal 20% al 5%.

2.4 Agevolazioni per i soggetti esclusi dal regime dei minimi

I soggetti che, per effetto dei nuovi requisiti di accesso, non possono utilizzare il regime dei minimi oppure, se già lo utilizzavano, devono fuoriuscirne, possono beneficiare di alcune agevolazioni, a condizione che possiedano tutti gli altri requisiti che erano precedentemente previsti per il regime dei minimi.

Tali soggetti, infatti, fermi restando l'obbligo di conservare i documenti ricevuti ed emessi e, se prescritti, gli obblighi di fatturazione e di certificazione dei corrispettivi, sono:

esonerati dagli obblighi di registrazione e di tenuta delle scritture contabili, rilevanti ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, e dalle liquidazioni e dai versamenti periodici ai fini IVA;
esenti da IRAP.
Le suddette agevolazioni cessano di avere applicazione dall'anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti che erano necessari per l'accesso al regime di minimi o si verifica una condizione ostativa, secondo quanto previsto dal precedente regime dei minimi.

Opzione per la contabilità ordinaria

È comunque possibile optare per l'applicazione del regime di contabilità ordinaria.

In tal caso, l'opzione rimane valida per almeno un triennio.

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